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Esempio
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SMALTIMENTO
AMIANTO
Legge 27 marzo 1992 n.
257.
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 87 del 13
aprile 1992 - Serie generale
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
1.
La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione,
la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo
smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei
prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e
dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione,
dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo
contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica
delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata
alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e
per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione,
la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di
prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g)
della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per
la cessazione dalla produzione e dalla commercializzazione dei prodotti di cui
alla medesima tabella.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o
in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere
nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di
amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche
provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o
qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e
che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori
a quelle ammesse dall'articolo 3.
Art. 3 - Valori limite
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove
si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano
bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle
imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di
smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare
i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi
contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del
Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo
per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, è differito al 30 giugno 1992.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui
all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
" a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è
abrogato.
CAPO II - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
Art. 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei
problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
1. Con decreto del Ministro della sanità , di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita,
presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito
denominata commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi
di lavoro, designati dal Ministro della sanità
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle
produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e
artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da
un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
Art. 5 - Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un
piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del
personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di
bonifica;
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il
deposito di rifiuti di amianto, noncvhé sul trattamento, imballaggio, e la
ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni e integrazioni;
d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle
necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei
laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del
controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di
qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, normative e metodologie tecnoche per gli interventi di bonifica,
ivi compresi quelli per rendere innoquo l'amianto.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può
avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei
compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al
Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 6 - Norme di attuazione
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con
proprio decreto, sulla proposta della commissione di cui all'articolo 4, la
lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n.277.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità,
stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione
di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti
per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che
contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la
sostituzione dei componenti di amianto.
3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le normative e le metodologie tecnoiche di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera f).
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta
con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici i cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di
indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, presenta annualmente al parlamento, anche sulla base dei rapporti
annuali di cui all'articolo 5, comma 3, urelazione sullo stato di attuazione
della presente legge.
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli
elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di
entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della
normativa di settore ovvero di innoquità accertata dall'Istituto superiore di
sanità.
Art. 7 - Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi
della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie
industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con
la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese,
delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.
CAPO III - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE
Art.
8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura
dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge
29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai
processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o
indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento
o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di
competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa,
una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che
sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici
degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività, e le esposizioni
all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei
lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione
di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle
condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1
deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio
ed essere articolata per ciascun anno.
Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, i piani di
protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai
fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
b) il censimentto delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto
nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle
attività di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva
dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di
smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del
lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie
locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla
presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale ed il
rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e
di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è
condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la
dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di
controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i
blocchi di appartamenti.
3) I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino
il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il il
Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui
al medesimo comma 1.
Art. 11 - Risanamento della miniera di Balangero
Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un
accordodi programma con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la
comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il
risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato,
con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di
bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è
autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in
ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per
il 1992 e a lire 15 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993)".
Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela
dell'ambiente
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del
rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l),
avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici
tecnici degli enti locali.
2. Con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme
relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento
degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività
di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da eseguire nei
diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in
cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali
contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle
operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per
la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi ad una speciale sezione
dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i
termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente
comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle
lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata
la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli
edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie
locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le
imprese incaricate di eseguire i lavori di manutenzione negli edifici sono
tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni
necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità
sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma
2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e
nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano
la pericolosità, come la friabilità e la densità.
CAPO IV - MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI
Art.
13 - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento
anticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano, ovvero
estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione
produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale
secondo la normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1,
anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e
contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo
comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di
pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione
dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la
maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni
soprachiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di
risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o
cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la
selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di
seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei
criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del
presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e
dichiarano l'esistenza o l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera,
richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di
lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I
lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza
domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del
presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o
al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni
dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se
posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei
lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei
lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle
esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno
del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione
lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è
moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti
delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto malattie professionali a
causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione
lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per
il coefficiente di 1,5.
8. ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di
lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10
anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al
comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari
o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità
contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per
i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a
doamnda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge
23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è
corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso
tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di
sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. L agestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
corrisponde al Fndo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di
anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'aliquota
contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua
percepita da ciascun lavooratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una
somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte
dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito
del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri
complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del
contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in
ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a
quello dei mesi di anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone
industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle
Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n.
2052/88 del COnsiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del
presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta
si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure
concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, e al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111,
(primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6
miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il
1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di
pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi
in aree di crisi occupazionale".
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
CAPO V - SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Art. 14 -
Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e
quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n.46, per l'attuazione di programmi di innovazione
tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o
allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi
dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione
tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la
trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate,
sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai
contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria
delle domande di finanziamento.
5. Le disponibilità del fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione
di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per
programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto
e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla
base id programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle
domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al
dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al
medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al FOndo di
cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi
per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per
il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993)".
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai
commi 1 e 2.
CAPO VI - SANZIONI
Art. 15 - Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il
rispetto dei valori limite di cui all'articolo3, nonché l'inosservanza del
divieto di cui al comma 2 dall'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10
milioni a lire 50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di
sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si
applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9,
comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da
lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione
delle attività delle imprese interessate.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16 -
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari
a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto".
2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi
contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
protezione dalla esposizione all'amianto".
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro
il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della
legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui
all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa
certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite
complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello
Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6.3 miliardi a
decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione dalla esposizione
all'amianto (di cui 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 marzo 1992
Firmato:
Cossiga
Andreotti, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Martelli
Tabella (prevista
dall'articolo 1, comma 2).
- a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
- b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio
di fluidi, a uso civile ed industriale (due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge);
- c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine ed impianti
industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli
ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche
tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
- f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti
a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge);
- g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande
(un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
- h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di
bevande e di medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge);
- i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge);
Nuova pagina 1
RIMOZIONE
ETERNIT
La rimozione dell'eternit viene
necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto,
deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre.
Obbligo di
rimozione e smaltimento di tutto il materiale contenente amianto:
Il Dlgs. 257/1992, ha stabilito obblighi per
gli enti pubblici e per i privati circa gli
immobili con presenza di materiale contenente amianto (e quindi anche eternit).
Decreto
legislativo 257/2006 e P.R.A.L. del 17-01-2006
Detti obblighi sono stati riconfermati dal Dlgs.
257/2006, nonchè dal Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.) pubblicato in
data 17.01.2006, ove in particolare si confermano i seguenti obblighi:
- Da parte
delle ASL di procedere con il censimento mediante mappatura dei
fabbricati con presenza di materiale contenente amianto entro la fine del
2008, anche con l'utilizzo di tele-rilevamento.
- Da parte
dei proprietari degli immobili di:
- Notificare alle ASL tramite il mod.
NA/1 la presenza di amianto in strutture o luoghi.
- Trasmettere alle ASL algoritmo per la
valutazione dello stato della copertura in cemento amianto
- Effettuare valutazione del rischio del
manufatto secondo l'algoritmo
- Nominare la figura di un "Responsabile
con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività
manutentive connesse al manufatto contenente amianto"
Le ASL una volta che avranno effettuato la
mappatura procederanno all'incrocio tra quanto da loro rilevato e quanto
denunciato dai proprietari ed in caso di
mancate denunce procederanno con delle sanzioni.
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