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Esempio Nuova pagina 1

Canne fumarie e serbatoi

I materiali edilizi di amianto in matrice compatta comprendono, oltre alle coperture, molti altri tipi di manufatti, quali pannelli utilizzati per fare soffitti e pareti, serbatoi, canne fumarie, ecc. Nella bonifica di questi manufatti vanno rispettate le medesime cautele descritte per gli interventi sulle coperture anche se devono essere considerati i seguenti punti:

  1. Canne fumarie
    L'accesso alla canna avviene di norma a mezzo di idoneo ponteggio
    Prima dello smontaggio deve essere applicato un trattamento incapsulante per limitare la possibile dispersione di fibre.
    La canna va smontata senza romperla, garantendo l'integrità dei singoli elementi, avendo cura di smurare i gruppi di fissaggio senza danneggiare i materiali di amianto.
    I singoli pezzi vanno imballati, preferibilmente sul ponteggio e calati a terra con idoneo mezzo di sollevamento

 

  1. Serbatoi (cassoni)
    Anche in questo caso, prima dello smontaggio deve essere applicato un trattamento incapsulante per limitare la possibile dispersione di fibre.

I coperchi dei serbatoi vanno incapsulati su entrambi i lati


I cassoni vanno mantenuti integri e come tali imballati e conferiti al trasportatore. Verificare sempre che la porta della cabina idrica consenta agevolmente l'uscita dei cassoni stessi.


Di norma vanno calati a terra all'esterno dell'edificio mediante idoneo mezzo di sollevamento (evitare il transito per le scale o in ascensore)

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Legge 27 marzo 1992 n. 257


Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 4 agosto 1993 n.271


Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.

Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:

    a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
    b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;
    c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

Art. 3 - Valori limite
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, differito al 30 giugno 1992(1).
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sostituita dalla seguente:

a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo.

5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, abrogato.

Capo II -ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E NORME DI
ATTUAZIONE


Art. 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
1. Con decreto del Ministro della Sanità , di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituita, presso il Ministero della Sanità , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

    a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
    b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione dei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della Sanità ;
    d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
    e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
    f) un esperto dell'istituto superiore di Sanità ;
    g) un esperto del consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
    h)un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
    i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
    l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
    m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;
    n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349.

2.La commissione di cui al comma 1 presieduta dal Ministro della Sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

Art.5 - Compiti della commissione

1.La commissione di cui all'art.4provvede:

    a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'art.10;
    b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ISPSL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;(2)
    c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10settembre 1982, n.915, e successive modificazioni e integrazioni;(3)
    d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dellíamianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità díuso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
    e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
    f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione pu avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3.La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, al Ministro della Sanità , al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art.6 - Norme di attuazione
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della Sanità , può integrare con il proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15agosto 1991, n.277.
2.Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della Sanità , stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali ed individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.(4)
3. Il Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta per proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).(5)
4.Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità , adotta con proprio decreto da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).(6)
5.Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.400.(7)
6.Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della Sanità , il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta annualmente al Parlamento, anche sulla base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
7.Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto Superiore di Sanità .

Art. 7 - Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e díintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.


Capo III - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle provincie autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

    a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
    b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata della loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
    c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
    d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.(8)

2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della Sanità .

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.

Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 5,(7) piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

    a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
    b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
    c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
    d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
    e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi ed i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
    f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
    g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
    h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che condizionato alla frequenza di tali corsi;
    i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;
    l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. Il piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le provincie autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Sanità , di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

Art. 11 - Risanamento della miniera di Balangero
1. Il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della Sanità , con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993).

Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
2. Con decreto del Ministro della Sanità , da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.(9)
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia fioccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi ad una speciale sezione dell'albo di cui all'art. 10 del decreto- legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale gi addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali istituito un registro nel quale indicata la localizzazione dell'amianto fioccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici, nocivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità , come la friabilità e la densità .(3)


CAPO IV - MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

Art. 13 - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 2##2, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini o cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale , sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina entro il limite di seicento unità , il numero massimo di pensionamenti anticipati.(10)
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientrati nei criteri di cui al comma 3 che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE, unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di pensionamento anticipato pu essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali, a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto moltiplicato per il coefficiente di 1,5.(11)
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.(11)
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) dovuto, all'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali corrisposto il predetto assegno aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque se donne.
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità . L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione danno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni, e al decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni , dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati e per il 1993 e il 1994, l'accantonamento interventi in aree di crisi occupazionale.

13. Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

CAPO V - SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Art. 14 - Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva
1. Le imprese singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto e allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato istituito il Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto.
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.(12)
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alle concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato stabilisce con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.(13)
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. E autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993).
10 Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

 

Nuova pagina 1

Manufatti in cemento-amianto

G. Carotenuto*, M. Lavorgna*, M. Palumbo**, L. Nicolais*

* Ist. di Tecnologia dei Materiali Compositi - Università di Napoli "Federico II"
** Dip. di Ingegneria dei Materiali e della Produzione - Università di Napoli "Federico II"

Con la legge 257/92 sono state definite le norme applicative relative alla cessazione dell'estrazione, dell'importazione, della produzione, della commercializzazione ed dell'impiego di tutti i tipi di amianto. Tale disposizione si è resa necessaria dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha verificato la correlazione tra l'esposizione a fibre di amianto e alcune patologie a carico dell'apparato respiratorio (asbestosi, mesotelioma e cancro polmonare). Nonostante la messa al bando, l'amianto rappresenta ancora un potenziale rischio in quanto è molto diffuso, essendo stato considerato per anni un materiale estremamente versatile, a basso costo e con estese e svariate applicazioni. In Italia il settore che ha impiegato i maggiori quantitativi di amianto è quello dell'edilizia dove oltre il 70% dell'amianto disponibile a livello nazionale è stato impiegato principalmente per la realizzazione di manufatti in cemento-amianto. Con tale materiale sono stati realizzati tubi per acquedotti o fognature, tegolature, canne fumarie, serbatoi per acqua o altri liquidi, intonaci ma soprattutto lastre piane o ondulate (Fig. 1) utilizzate rispettivamente per rivestimenti e coperture.

In questo lavoro si vuole presentare una breve panoramica delle caratteristiche dei materiali in cemento-amianto utilizzati in edilizia per rivestimenti e coperture, e delle problematiche connesse con la gestione della loro presenza nella struttura.


Fig. 1 - Lastre curve in amianto-cemento fessurate.
L'amianto, chiamato anche asbesto, è un minerale naturale a struttura fibrosa appartenente alla classe chimica dei silicati e alla serie mineralogiche del serpentino e degli anfibioli. Sotto il nome di amianto sono compresi i seguenti composti: il Crisotilo (amianto di Serpentino), la Crocidolite, l'Amosite, la Tremolite, l'Anofillite e l'Actinolite (amianti di Anfibolo). I primi tre tipi di amianto sono quelli un tempo maggiormente utilizzati in edilizia principalmente come componenti dell'impasto con cemento. L'amianto crisotilo, rappresentante circa il 95% degli amianti estratti nel mondo, si differenzia dagli altri per la lunghezza e la flessibilità delle fibre, per la resistenza alla tensione di trazione e per l'elevato grado di resistenza alle alte temperature.


L'amianto crisotilo, infatti, perde la sua acqua di cristallizzazione e la sua struttura originaria ad una temperatura di circa 700°C, passandoallo stato firoso a quello amorfo. Le fibre sono raggruppate in fasci ed ognina di esse presenta la caratteristica di potersi frazionare, longitudinalmente, in fibre di diametro via via più piccolo. La crocidolite, o amianto blu, differisce ampiamente dall'amianto crisotilo sia per l'aspetto fisico, sia per la composizione chimica: infatti nella sua molecola sono presenti anche ferro e sodio. Le sue fibre hanno un aspetto aghiforme e si frazionano longitudinalmente con maggiore facilità risultando, perciò, più pericolose. L'amosite presenta una composizione chimica simile a quella della crocidolite con magnesio in luogo del sodio ed una maggiore concentrazione di ossido di ferro, che le conferisce un caratteristico colore bruno. L'amosite e la crocidolite presentano una buona resistenza agli acidi e sono stati utilizzati principalmente nella produzione di cemento amianto per tubazioni o condotte in quanto assicuravano anche il rinforzo alla tenuta di circonferenza.

L'impasto tra cemento ed amianto, ora vietato dalla suddetta legge 257/92, era caratterizzato da una giusta plasticità e consistenza ad umido così da consentire la formazione di lastre con macchine a feltro continuo, denominate macchine Hatschek, molto simili a quelle per la produzione della carta. La tecnologia di produzione sfruttava alcune proprietà delle fibre di amianto quali:

buona dispersione delle fibre al fine di ottenere un impasto omogeneo con presenza di fibre in tutte le direzioni;
buona ritenzione delle particelle cementizie per assicurare un alto peso specifico e, conseguentemente, una buona resistenza meccanica.

La formulazione dell'impasto per le lastre in cemento-amianto conteneva dal 10 al 16% di crisotilo con modeste percentuali di crocidolite e/o amosite per favorire la dispersione delle fibre e il rinforzo della struttura. Per quanto riguarda il cemento si è sempre utilizzato il portland ordinario ad alto contenuto di silicato bicalcico e, contemporaneamente, a basso contenuto di alluminato tricalcico per ottimizzare la plasticità e la lavorabilità dell'impasto.

L'amianto-cemento risultante era molto resistente alla trazione ed alla compressione e possedeva una notevole leggerezza (Tabella 1) che favoriva sicuramente tutte le attività di messa in opera dei manufatti nonché la realizzazione di strutture portanti puù snelle. L'efficienza del rinforzo fibroso dipendeva dalla lunghezza delle fibre, dalla capacità di creare legami secondari interfacciali con la matrice, dal volume delle fibre stesse e dal loro grado di allineamento. In considerazione del processo produttivo, le fibre di amianto risultavano allora, così come adesso nei manufatti non degradati, saldamente inglobate nella matrice cementizia (Fig. 2). Inoltre sulle superfici esposte, grazie all'adozione dell'anidride carbonica ed alla carbonatazione dell'idrossido di calcio presente nella pasta cementizia appena indurita, si formava uno strato di carbonato di calcio che rendeva più compatta la superficie stessa e, almeno nell'immediato, non consentiva il rilascio di fibre nell'ambiente.

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Zona di produzione: l'azienda agricola vallesanta è situata a pochi chilometri da orvieto, sulle colline prospicienti il lago di corbara, lungo il fiume tevere, sopra la strada da orvieto a todi, nella zona di produzione del vino di orvieto più antica e reputata migliore, denominata "classica".Una villa patrizia risalente ai tempi di roma imperiale, dominava probabilmente le colline oggi ricoperte di vigneti ed oliveti.Ritrovamenti e reperti della civiltà etrusca e romana fanno ritenere che, in questo territorio, già a quei tempi venivano privilegiate le colture della vite e dell'olivo.A valle, sul fiume tevere, i resti di un antico porto romano testimoniano la spedizione di questi prodotti agricoli verso roma.Nel periodo medievale, lungo il corso del fiume, diversi castelli con torri di avvistamento proteggevano i confini del territorio di orvieto e todi.Il nostro castello di monticello era uno di questi: nel suo borgo risiedevano circa cento persone, occupate anche nel lavoro dei campi circostanti sempre coltivati con viti, olivi e cereali.Vigneti: l'azienda ha una superficie complessiva di oltre 75 ettari, di cui circa 50 ettari sono a vigneti specializzati, oltre ad oliveti ed altre produzioni marginali.Nuovi vigneti sono in fase di impianto, seguendo esperienze e metodi innovativi.La natura calcareo-argillosa dei terreni della azienda, la loro posizione collinare, il microclima positivamente influenzato dal lago sottostante che funge da volano termico impedendo repentine variazioni di temperatura, la continua sperimentazione e applicazione agronomica, permettono la produzione di uve di eccellente qualità , premessa essenziale per ottenere poi ottimi vini.I vini messi in bottiglia provengono esclusivamente da uve prodotte nella azienda.La vinificazione viene effettuata separatamente per ogni vigneto, nell'assoluto rispetto delle loro differenti caratteristiche.La produzione principale è costituita dall'orvieto classico d.O.C.Secco, amabile e dolce, con diverse "selezioni".Qualità differenti di uve (chardonnay, sauvignon, sà©millon, riesling renano, moscato, cabernet sauvignon, cabernet franc, pinot nero), quasi sempre in uvaggio con quelle tradizionali delle nostre zone, danno origine ad prof vini, bianchi e rossi, di notevole personalità e prestigio.Cantina: la vinificazione delle uve è effettuata nella cantina aziendale posta nel mezzo dei vigneti, osservando la giusta norma che il vino "sente il luogo dove nasce".Essa è di recente costruzione e dotata di modernissime attrezzature.Le uve bianche, immediatamente dopo la raccolta, vengono sottoposte ad una differenziata diraspatura e pigiatura con pigiatrice tedesca amos e poi ad una pressatura soffice con pressa pneumatica willmes, alcune successivamente ad una breve macerazione a freddo.I diversi tipi di mosto vengono "staticamente" raffreddati direttamente nei serbatoi inox per le opportune defecazioni, quindi fermentano a temperature controllate da 15 a 20° c.Alcuni vini particolari vengono fermentati e/o passati in barili di legno francesi da lt. 225.Il successivo imbottigliamento è effettuato con sistema assolutamente "sterile", senza pastorizzazione, nel massimo rispetto delle qualità originali dei vini prodotti: filtrazione sterile seitz, microfiltrazione millipore, imbottigliamento sterile con metodo ed attrezzature seitz.In definitiva, prof nelle fasi precedenti, si continuano a privilegiare i trattamenti "fisici" al prodotto, evitando interventi con sostanze chimiche.Tutto questo per rispettare al massimo i caratteri naturali dei vini e la loro assoluta genuinità , dotandoli anche di grande piacevolezza e gradita bevibilità .Sia il settore agronomico che quello enologico sono posti sotto la direzione del dott.Maurizio castelli.Commercializzazione: la attuale produzione media annua della azienda è di circa n. 350.000.- bottiglie.Oltre il 50% del prodotto viene commercializzato nei principali mercati esteri (stati uniti, canada, brasile, giappone, australia, singapore, emirati arabi, gran bretagna, germania, belgio, olanda, francia, spagna, austria, svizzera, ecc.).

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